Il 1.1.1975 entro' in vigore il seguente articolo:
§97 StGB, Impunita' dell'interruzione della gravidanza
(1) Secondo l'atto §96 non e' punibile,
qualora l'interruzione della gravidanza avvenga nei primi tre mesi dall'inizio della gravidanza previo consulto antecedente con un medico; o
qualora l'interruzione della gravidanza sia necessaria per prevenire il rischio ad un serio pericolo fisico o mentale della donna incinta o ad un serio rischio esistente che il bambino possa incontrare gravi danni mentali o fisici, o che la donna incinta nel divenire gravida abbia incontrato un malore e in qualsiasi caso che l'aborto venga eseguito da un medico; o
qualora l'interruzione della gravidanza avvenga per la salvezza della donna incinta nel caso di un diretto ed inevitabile rischio di morte, per la qual ragione non sia possibile ottenere tempestivamente assistenza medica.
(2) Nessun medico e' obbligato a compiere un'interruzione di gravidanza o a contribuire ad essa almeno che, l'aborto sia inevitabilmente non rinviabile, a causa di un incombente rischio di morte da parte della donna incinta. Cio' vale anche per gli assistenti ospedalieri, per coloro che svolgono servizi medico-tecnici, o per le persone che lavorano come assistenti sanitari.
(3) In qualsiasi caso, nessuno dovrebbe essere svantaggiato per aver compiuto un aborto inpunito o per avervi partecipato o per aver rifiutato di svolgere un aborto o di parteciparvi.
Note:
Paragrafo 1 Z 1 contiene la regolamentazione sulla tempistica, che dichiara che l'aborto non e' punibile, se avviene nei primi tre mesi dall'ovulazione (Nidazione) dopo aver consultato un medico. Dopo lo scadere dei tre mesi l'interruzione di gravidanza non e' considerata punibile se vengono presentate indicazioni che non contraddicono le regole indicate precedentemente (Par 1 Z 2 e 3).
Paragrafo 2 contiene una clausola di coscienza, Par 3 un divieto di discriminazione per le persone che, conducono una interruzione di gravidanza legale o partecipano al posto di persone che, a causa della clausola di coscienza, si rifiutano di eseguire o di partecipare ad una interruzione di gravidanza.
Interruzione di gravidanza per minorenni
Modifica della legge del 2001 sui diritti dei bambini:
"§ 146c. (1) Diritti sul trattamento medico possono essere attribuiti solo a discrezione e giudizio del singolo bambino; Nel dubbio sara' supposta, nella fattispecie, la discrezione e capacita' di giudizio dei minorenni responsabili. In mancaza della necessaria discrezione e capacita' di giudizio, viene accettato il consenso delle persone che vengono educate ed informate."
Secondo la legge vengono considerati minorenni responsabili, le persone tra i 14 e i 18 anni.
Giovani, per i quali il 14esimo anno non e' ancora terminato necessitano del permesso di una persona con diritto parentale.
